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Costituzionale low good vero good, Study notes of Constitutional Law

Riassunto fatto da me attinente al libro

Typology: Study notes

2023/2024

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La Costituzione italiana: caratteristiche
L’Assemblea Costituente ha lavorato alla Costituzione tra il 1946 e il 1947. L’ha
approvata il 22 dicembre 1947, poi il Capo provvisorio dello Stato l’ha promulgata il
27 dicembre e il testo è entrato in vigore il 1° gennaio 1948.Questa Costituzione è
stata votata dal popolo, quindi diversa dallo Statuto Albertino che era stato
concesso.La Costituzione si trova al vertice dell’ordinamento giuridico italiano e
rappresenta le forze sociali e politiche che hanno lottato contro la dittatura fascista.È
una Costituzione rigida, perché per cambiarla serve un procedimento speciale. È
anche lunga, perché oltre a regolare i poteri dello Stato, riconosce anche molti diritti
ffondamentali.La Costituzione italiana include norme di principio, cioè regole generali
e fondamentali, come:
il principio democratico (art. 1),
il principio personalista (art. 2),
il principio di uguaglianza (art. 3),
il principio lavorista (art. 1 e 4),
e norme programmatiche, cioè obiettivi da raggiungere nel tempo, come
l’uguaglianza sostanziale (art. 3.2).All’inizio si pensava che queste norme non fossero
subito valide, ma solo indicazioni per il legislatore.Con il tempo, anche grazie alla
dottrina (es. Crisafulli, 1952), si è capito che queste norme hanno valore giuridico e
forza interpretativa.Quindi, anche se non sempre sono direttamente applicabili,
servono per guidare l’interpretazione delle leggi e l’attività del legislatore.
La Costituzione come norma fondamentale
Anche per la Costituzione italiana ci si chiede qual è il suo fondamento, cioè su cosa si
basa il suo valore. Le principali teorie giuridiche danno risposte diverse.
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La Costituzione italiana: caratteristiche L’Assemblea Costituente ha lavorato alla Costituzione tra il 1946 e il 1947. L’ha approvata il 22 dicembre 1947, poi il Capo provvisorio dello Stato l’ha promulgata il 27 dicembre e il testo è entrato in vigore il 1° gennaio 1948.Questa Costituzione è stata votata dal popolo, quindi diversa dallo Statuto Albertino che era stato concesso.La Costituzione si trova al vertice dell’ordinamento giuridico italiano e rappresenta le forze sociali e politiche che hanno lottato contro la dittatura fascista.È una Costituzione rigida, perché per cambiarla serve un procedimento speciale. È anche lunga, perché oltre a regolare i poteri dello Stato, riconosce anche molti diritti ffondamentali.La Costituzione italiana include norme di principio, cioè regole generali e fondamentali, come: il principio democratico (art. 1), il principio personalista (art. 2), il principio di uguaglianza (art. 3), il principio lavorista (art. 1 e 4), e norme programmatiche, cioè obiettivi da raggiungere nel tempo, come l’uguaglianza sostanziale (art. 3.2).All’inizio si pensava che queste norme non fossero subito valide, ma solo indicazioni per il legislatore.Con il tempo, anche grazie alla dottrina (es. Crisafulli, 1952), si è capito che queste norme hanno valore giuridico e forza interpretativa.Quindi, anche se non sempre sono direttamente applicabili, servono per guidare l’interpretazione delle leggi e l’attività del legislatore. La Costituzione come norma fondamentale Anche per la Costituzione italiana ci si chiede qual è il suo fondamento, cioè su cosa si basa il suo valore. Le principali teorie giuridiche danno risposte diverse.

Secondo alcuni (come Kelsen), il fondamento del diritto e della norma fondamentale si può trovare in una norma ipotetica o in una norma di riconoscimento, cioè nel fatto che le persone (giudici e cittadini) riconoscono e accettano come validi i principi indicati dalla Costituzione (Hart). Un esempio: se si dice che la Costituzione italiana è la norma fondamentale, si può dire che si basa sul decreto legislativo del 16 marzo 1946, n. 88, che prevedeva il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente, oppure sul d.lgs.lgt. del 25 giugno 1944, n. 151, chiamato anche "costituzione provvisoria". Ma allora si potrebbe chiedere: e il fondamento di questi decreti qual è? Alcuni dicono che sta nella defenestrazione di Mussolini. A questo punto, il ragionamento si ferma e si accetta che l’ordinamento può nascere da un fatto: un potere di fatto, chiamato extra ordinem, cioè fuori dall’ordine giuridico precedente, ma capace di creare un nuovo ordine. Secondo Kelsen, questa è la "prima" Costituzione, basata non su un principio formale, ma su un principio di effettività: una norma è valida se è accettata e rispettata dalle persone a cui si applica. Questo principio è anche usato nel diritto internazionale. La revisione costituzionale 3.1 Leggi costituzionali e di revisione L’articolo 138 della Costituzione stabilisce come si può modificare la Costituzione. Questo articolo garantisce stabilità, ma permette anche cambiamenti considerati indispensabili nel tempo. La Costituzione distingue tra: Leggi di revisione costituzionale: modificano direttamente il testo della Costituzione (es. cambiando articoli, aggiungendo o togliendo parole o interi commi).

La concezione in senso sostanziale individua principi immodificabili al di là della forma. La concezione in senso formale ritiene valide tutte le revisioni se seguono la procedura prevista. Solo con procedure extra ordinem si può parlare di un nuovo ordine costituzionale. Il procedimento di revisione costituzionale (Art. 138 Cost.) Il procedimento di revisione costituzionale si articola in due fasi:

  1. Doppia approvazione da parte del Parlamento, con un intervallo di almeno tre mesi tra una votazione e l’altra. La prima approvazione richiede solo la maggioranza semplice. La seconda votazione richiede una maggioranza qualificata dei due terzi per evitare il referendum. Durante la seconda votazione non si possono più introdurre emendamenti: il testo deve essere votato così com’è.
  2. Referendum confermativo (facoltativo):

Se nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, si apre la possibilità di un referendum. Il referendum può essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, da: un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori, cinque Consigli regionali. Non è previsto quorum di partecipazione: conta solo la maggioranza dei voti validi. Il referendum ha funzione oppositiva, cioè può bloccare la legge se la maggioranza vota contro. Se invece prevale il “sì”, la legge è confermata. Non c’è quorum strutturale, al contrario del referendum abrogativo. Le firme possono essere raccolte anche in formato digitale. La legge n. 352/1970 disciplina i dettagli del referendum costituzionale.

superando il normale riparto delle materie tra Stato e Regioni. Questo consente una sorta di deroga alle regole dell’art. 117. Anche se i due casi sono diversi (nel primo si tratta di una semplificazione della procedura di revisione, nel secondo si tratta proprio di spostare competenze con una legge ordinaria rafforzata), in entrambi i casi si può parlare di decostituzionalizzazione: cioè si riduce il ruolo della Costituzione nel regolare direttamente certe materie. Legge ordinaria Una nozione solo formale di legge L’articolo 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa è svolta collettivamente dalle due Camere, confermando così il bicameralismo perfetto (cioè che entrambe le Camere devono approvare una legge).La legge è subordinata alla Costituzione: per modificarla serve una procedura diversa e più complessa. Le norme costituzionali mostrano che la legge è una fonte di produzione normativa, ma sempre sotto la Costituzione.Storicamente, la legge era vista come l’atto normativo principale. Oggi però si parla di "legge in senso formale", cioè che conta solo la forma (l’atto approvato dal Parlamento), non sempre il contenuto.Il concetto di legge è complesso: la Costituzione usa il termine “legge” ma non lo definisce. A volte la legge ha contenuto normativo (regole generali e astratte), ma può anche avere contenuti amministrativi o speciali. Questo ha portato all’uso delle cosiddette leggi- provvedimento, che pur essendo leggi, hanno contenuti molto specifici, come le leggi ad personam o retroattive.La Corte costituzionale ha detto che anche queste leggi, se approvate nel rispetto delle procedure, sono legittime.Un esempio particolare sono le leggi di interpretazione autentica: servono per chiarire come deve essere interpretata una legge già esistente. Queste leggi hanno effetto retroattivo e possono influenzare processi in corso. Non sono vietate, ma la Corte le controlla per evitare che il Parlamento le usi per alterare decisioni giudiziarie o interferire col lavoro dei giudici, violando gli articoli 24 e 102 della Costituzione.

Il procedimento legislativo Fare una legge è un processo abbastanza complesso, dove si uniscono diritto e politica. La funzione legislativa è vista come uno degli strumenti principali per realizzare il programma del Governo. Un esempio chiaro di questo intreccio è la libertà che hanno le Camere di decidere quali proposte di legge discutere. Questo significa che anche se il processo per fare una legge è iniziato, può essere interrotto in qualsiasi momento dalle Camere. Il procedimento legislativo, secondo gli articoli 71, 72 e 73 della Costituzione e i regolamenti parlamentari, si divide in queste fasi:

  1. Iniziativa: quando viene proposta la legge;
  2. Istruttoria e approvazione: fase in cui si discute e si vota (è la parte costitutiva);
  3. Promulgazione: il Presidente della Repubblica conferma la legge (fase perfettiva);
  4. Pubblicazione: la legge viene pubblicata e diventa efficace (fase integrativa dell’efficacia). Non tutte queste fasi sono svolte solo dal Parlamento: anche altri soggetti possono intervenire.

Il Governo è il principale soggetto con iniziativa legislativa, poiché le sue proposte sono generalmente ben accolte grazie al sostegno della maggioranza parlamentare. I disegni di legge del Governo sono preparati da uno o più ministri, approvati dal Consiglio dei ministri, autorizzati dal Presidente della Repubblica e poi presentati in Parlamento. Alcuni tipi di legge, come quelle di bilancio o per la ratifica di trattati internazionali, sono di fatto riservati al Governo. Negli ultimi anni, anche il disegno di legge europeo e le leggi di approvazione delle leggi europee appartengono a questa categoria. Anche ogni parlamentare può proporre leggi, ma nella pratica questa possibilità ha poco peso, perché manca del necessario supporto politico. Altri soggetti con iniziativa legislativa sono: Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), I Comuni, ma solo per proporre modifiche alle province o istituire nuove regioni (art. 133), Le Regioni, su materie di loro competenza (art. 121.2 Cost.). L’iniziativa popolare è prevista dall’art. 71.2: i cittadini possono proporre una legge raccogliendo almeno 50.000 firme. Oggi è possibile farlo anche online. Tuttavia, l’iniziativa popolare ha avuto poco impatto, poiché spesso le proposte non vengono nemmeno discusse dal Parlamento. Se non sono esaminate entro la fine della legislatura, decadono automaticamente. La fase istruttoria: l’attività delle Commissioni

Dopo che viene presentato un disegno di legge (d.d.l.), esso arriva al tavolo di uno dei due Presidenti d’Assemblea (Camera o Senato), che lo assegna alla commissione competente per materia. Esistono diversi procedimenti che possono essere seguiti nelle commissioni, come previsto dall’art. 72 della Costituzione: Procedimento ordinario o in sede referente: è il più usato. La commissione esamina il testo, può svolgere indagini e consultazioni, poi riferisce all’Aula (cioè all’intera Camera). Le commissioni hanno un tempo stabilito dai regolamenti per concludere i lavori. La commissione può modificare il testo con emendamenti, sulla base dei pareri di altre commissioni. Se non si rispettano questi pareri, l’Aula può intervenire. Alla fine dei lavori, la commissione invia il d.d.l. in Aula con un relatore che spiega i lavori fatti. L’Aula esamina prima i principi generali, poi i singoli articoli, che possono essere cambiati. Alla fine si vota l’intero testo. Procedimento abbreviato (art. 72.2): usato per i disegni di legge urgenti, su richiesta del Governo, di un Presidente di gruppo, del Presidente di commissione o di almeno un decimo dei deputati o un quinto dei senatori. Se approvato, si riducono i tempi alla metà. Procedimento in sede deliberante (art. 72.3): la commissione approva direttamente il testo senza passare per l’Aula. Questo è usato per leggi poco rilevanti o urgenti. Per evitare abusi, è possibile che una parte della Camera chieda che il testo sia discusso e votato in Aula prima dell’approvazione definitiva (art. 72.4). Procedimento in sede redigente: la commissione discute il testo articolo per articolo, ma l’Aula ha comunque l’ultima parola sulla votazione complessiva e può fare dichiarazioni di voto. In questa sede, la Camera non può modificare il testo.