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Divorzio dal Torrente, Lecture notes of Private law

Divorzio Riassunto del torrente integrato con il libro riassunto del divorzio

Typology: Lecture notes

2020/2021

Uploaded on 11/10/2021

Emilyblabla
Emilyblabla 🇩🇿

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DIVORZIO: art.149→ scioglimento del matrimonio.
Legge n.898/1970→ successivamente novellata nel 1987.
Dal punto di vista giuridico si intende la fine del vincolo matrimoniale per causa
successiva rispetto allo scioglimento del matrimonio→ non va confusa con le cause di
invalidità del matrimonio.
Per un breve ripasso…
Cause di scioglimento:
morte di uno o entrambi i coniugi (cessazione irreversibile delle funzioni
dell’encefalo
dichiarazione di morte presunta di uno dei due coniugi
pronuncia di scioglimento del matrimonio civile: cessazione degli effetti civili del
matrimonio (per la chiesa rimane il vincolo sacramentale, ma non per
l’ordinamento)
sentenza di rettificazione del sesso→ non è automatica→ la Corte costituzionale
ha detto che se entrambi i coniugi richiedono di mantenere in vita il rapporto di
coppia la rettificazione non comporta lo scioglimento del matrimonio perché
può subentrare un altro tipo di convivenza atta a disciplinare questo→ se vi è
l’interesse della coppia a conservare la propria unione. Il concetto di mutamento
di sesso prescinde dall’intervento chirurgico, ma è possibile parlarne su altre
forme di adeguamento dei caratteri secondari e la sfera psicologica del
soggetto.
Cause del divorzio:
Divorzio: rimedio a frattura del consorzio familiare che non è più possibile difendere in
alcun modo. Ma il concetto introdotto nel 1970 è diverso rispetto allo stesso istituto
approvato in Francia: non è concepito consensualmente, no mutuo dissenso delle
parti; cosa che è presente nel cc francese.
Il matrimonio non è un contratto→ non possiamo applicare le stesse categorie.
Il divorzio è un rimedio per l’impossibilità della continuazione spirituale e materiale dei
coniugi, ma per poter divorziare vi deve essere una causa giustificativa prevista dalla
legge.
Se guardiamo ad entrambe le discipline è sempre richiesto un accertamento giudiziale
della causa→ oggi deroga→ l’intervento del giudice può avvenire in modo diverso e
anche più vicino al modello francese, che entra in forma spuria nel nostro
ordinamento.
La causa prevalente è la separazione legale del coniuge protratta ininterrottamente
da:
12 mesi dall’avvenuta comparazione dei coniugi davanti al presidente del
tribunale
Se si tratta di separazione personale per almeno 6 mesi da quella consensuale
Presupposti di divorzio: art.3 legge 1970
venir meno dell’affectio coniugalis: di quella comunione materiale e spirituale
no coabitazione
no riconciliazione dei coniugi
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DIVORZIO: art.149→ scioglimento del matrimonio. Legge n.898/1970→ successivamente novellata nel 1987. Dal punto di vista giuridico si intende la fine del vincolo matrimoniale per causa successiva rispetto allo scioglimento del matrimonio→ non va confusa con le cause di invalidità del matrimonio. Per un breve ripasso… Cause di scioglimento:  morte di uno o entrambi i coniugi (cessazione irreversibile delle funzioni dell’encefalo  dichiarazione di morte presunta di uno dei due coniugi  pronuncia di scioglimento del matrimonio civile: cessazione degli effetti civili del matrimonio (per la chiesa rimane il vincolo sacramentale, ma non per l’ordinamento)  sentenza di rettificazione del sesso→ non è automatica→ la Corte costituzionale ha detto che se entrambi i coniugi richiedono di mantenere in vita il rapporto di coppia la rettificazione non comporta lo scioglimento del matrimonio perché può subentrare un altro tipo di convivenza atta a disciplinare questo→ se vi è l’interesse della coppia a conservare la propria unione. Il concetto di mutamento di sesso prescinde dall’intervento chirurgico, ma è possibile parlarne su altre forme di adeguamento dei caratteri secondari e la sfera psicologica del soggetto. Cause del divorzio: Divorzio: rimedio a frattura del consorzio familiare che non è più possibile difendere in alcun modo. Ma il concetto introdotto nel 1970 è diverso rispetto allo stesso istituto approvato in Francia: non è concepito consensualmente, no mutuo dissenso delle parti; cosa che è presente nel cc francese. Il matrimonio non è un contratto→ non possiamo applicare le stesse categorie. Il divorzio è un rimedio per l’impossibilità della continuazione spirituale e materiale dei coniugi, ma per poter divorziare vi deve essere una causa giustificativa prevista dalla legge. Se guardiamo ad entrambe le discipline è sempre richiesto un accertamento giudiziale della causa→ oggi deroga→ l’intervento del giudice può avvenire in modo diverso e anche più vicino al modello francese, che entra in forma spuria nel nostro ordinamento. La causa prevalente è la separazione legale del coniuge protratta ininterrottamente da:  12 mesi dall’avvenuta comparazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale  Se si tratta di separazione personale per almeno 6 mesi da quella consensuale Presupposti di divorzio: art.3 legge 1970  venir meno dell’affectio coniugalis: di quella comunione materiale e spirituale  no coabitazione  no riconciliazione dei coniugi

Cause:  Accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita dall’avvocato  Accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile  Matrimonio celebrato e non consumato (per il diritto canonico è nullità del matrimonio)  Condanna dell’altro coniuge all’ergastolo o reclusione di più di 15 anni  Condanna a qualsiasi pena detentiva quando il reato sia di incesto, violenza carnale, induzione, sfruttamento della prostituzione, fatto nei confronti di un figlio, tentato o consumato omicidio  Anche se non c’è stata sentenza di condanna, ma di assoluzione da uno dei delitti che comporterebbero causa sufficiente a giustificare la domanda di divorzio, che però è avvenuta per vizio di mente o perché il reato si è estinto Prima i termini erano due anni, oggi è possibile un divorzio breve: Competenza giudiziale: foro del luogo dell’ultima residenza dei coniugi o in via residuale il giudice del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto. La domanda va presentata di fronte l’autorità giudiziaria competente. La domanda va presentata sottoforma di ricorso: esposizione dei fatti o elementi di diritto posti dall’attore a favore della richiesta di divorzio. Anche in questo procedimento si ha un tentativo di conciliazione→ dopo si assegna al ricorrente la possibilità di presentare le memorie integrative alla cancelleria. Entro 5 giorni dal deposito del ricorso il presidente deve fissare l’udienza di comparizione→ entro 90 gg dal deposito del ricorso→ così lungo perché la logica era quella di fornire un’ultima possibilità di tentativo di conciliazione. Nel procedimento tradizionale le regole sono le stesse della separazione. Le parti devono comparire personalmente e con l’assistenza del difensore, anche se oggi→ possibilità di divorziare seguendo altri modelli (anche senza avvocati). Dopo la fase presidenziale il procedimento segue rimane la possibilità di pronunciare sentenza non definitiva di divorzio→ contro questa si può proporre appello disponendo la prosecuzione Una particolarità è che molto spesso si può impugnare la sentenza solo in alcune parti (per il resto si raggiungerà il giudicato) → solo settorialmente (es. casa, figli, assegno di mantenimento…): impugnazione parziale. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva per i beni di natura economica → se non adempi ti pignoro i beni→ è ammissibile una ipotesi di procedimento abbreviato nel caso in cui le parti sono d’accordo: domanda congiunta; divorzio abbreviato. Se c’è un accordo il procedimento avviene in maniera più snella: procedimento camerale→ non c’è l’istruttoria. Anche in questo caso l’accertamento giudiziale c’è, perché spetterà al giudice analizzare l’esistenza e la validità dei presupposti del divorzio. Il divorzio discende sempre dalla decisione del giudice.

 quella prevalente: natura assistenziale. Quello che è importante è il meccanismo di adeguamento automatico dell’assegno sulla base degli indici Istat→ suscettibile di variazione se vengono meno i presupposti→ la trattazione della revisione segue le regole di un procedimento camerale : la competenza territoriale è quella del giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione controversa. Rimane invariabile quando si opta per l’assegno una tantum: liquidazione avviene con un’unica soluzione. Molto importante è la valutazione della convivenza more uxorio o meno dell’ex coniuge che non fa venir meno l’assegno divorzile, ma causa di revisione. L’estinzione dell’assegno divorzile viene meno quando ci sono nuove nozze o anche quando le condizioni economiche del soggetto obbligato siano peggiorate nel tempo, in modo tale da non rendergli possibile l’adempimento delle obbligazioni o quando l’altro coniuge non ha più inadeguatezza di risorse economiche→ di solito perdura per tutta la vita degli ex coniugi. Possibilità di idonee garanzie e possibilità che un terzo debitore dell’obbligato direttamente versi al soggetto. Il coniuge che si sottrae all’obbligo compie un illecito civile e penale (art.570 cp) → commette un reato. Questo procedimento viene portato dinnanzi ad un giudice. Le parti possono stabilire da sé gli effetti del divorzio? O si potrebbe da anche prima mettersi d’accordo per stabilire le conseguenze in caso di patologia? Oggi si, prima no. Gli accordi prematrimoniali sono nulli nel nostro ordinamento, per illeceità della causa→ il matrimonio è actus legitimus : non è sottoposto a condizione o termine. La giurisprudenza più recente ha rivalutato questi accordi prematrimoniali: si può parlare di nullità relativa : l’azione di nullità potrebbe essere proposta soltanto dall’interessato→ quindi validità degli accordi patrimoniali, stipulati dai coniugi in vista del divorzio, considerando una sorta di contratto atipico con condizione sospensiva (gli effetti sono ammessi solo se il divorzio accade). Oggi il problema è maggiore perché esistono altre possibilità di divorzio. Altri aspetti più controversi:  abitazione: art.337 sexies cc Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del

danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto  pensione di reversibilità: egli spetta in caso di morte dell’ex coniuge la pensione di reversibilità. Presupposti: il rapporto di lavoro deve essere sorto prima della sentenza di scioglimento del matrimonio; non deve essere passato a nuove nozze; deve essere titolare dell’assegno. In caso in cui alla morte di tizio risultano esistenti più coniugi divorziati, tutti in possesso di questi requisiti→ alla data di decesso bisogna vedere quanti coniugi superstiti ci sono e ripartire la pensione tenendo conto di parametri che riguardano la durata dei rapporti.  il trattamento di fine rapporto: grazie alla Novella (art.12 bis) → Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio  perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge: però il giudice può attribuirgli un assegno periodico a carico dell’eredità (se godeva di assegno divorzile). Ha la natura giuridica di carattere assistenziale: se viene meno lo stato di bisogno o se il beneficiario contrae nuovo matrimonio viene a mancare questo presupposto all’assegno a carico dell’eredità. Gli eredi devono pagare in solido a pagare l’assegno: ciascuno è tenuto a pagare la propria parte. FIGLI: Rimane fermo il dovere di mantenimento. Interesse materiale e morale dei figli:  la responsabilità genitoriale continua ad essere di entrambi;  viene riconosciuto che ogni figlio deve mantener un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei coniugi→ deve riguardare entrambi.  continua a sussistere il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.  mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito→ quando è necessario il giudice stabilisce un assegno di mantenimento periodico→ presupposti: guardare alle esigenze attuali del figlio; tenere conto del tenore di vita che il figlio ha goduto quando i genitori stavano insieme; tempi di permanenza presso ciascun genitore; valutazione della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore (organizzazione della gestione domestica) → adeguamento agli indici ISTAT. Ipotesi di separazione e divorzio senza giudice:  negoziazione assistita: può essere adottato purché non vi sia controversia sui diritti disponibili→ costi elevati art.6 legge 162/ Come funziona: In non presenza di figli minori o con handicap o economicamente autosufficienti→ accordo, che per essere vincolante deve essere