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Regime Legale della Famiglia: Comunione Legale e Fondo Patrimoniale, Summaries of Private law

Il regime legale della famiglia, con particolare riferimento alla comunione legale e al fondo patrimoniale. Viene descritto come funziona la comunione legale, come si differenzia dalla comunione ordinaria e quali beni possono far parte del fondo patrimoniale. Inoltre, viene introdotto il concetto di trust e come possa essere utilizzato per evitare aggressioni da parte dei creditori.

Typology: Summaries

2020/2021

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Emilyblabla
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REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
Tutte quelle norme che regolano i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia:
tra genitori e figli
nel rapporto di coniugio.
Una volta che il vincolo matrimoniale viene sciolto, si applicheranno delle norme
differenti.
Ancora una volta dobbiamo partire dalla riforma del 1975: in forza di queste regole
sono cambiati anche i principi generali (es. principio di solidarietà, art.147 che
disciplina i doveri reciproci che i coniugi hanno, e il rapporto che genitori e figli devono
avere.)
L’insieme di tutte queste norme da vita al regime legale della famiglia: ci sono regole
inderogabili e di apposita convenzione matrimoniale poste a partire dal 1975 e quello
di un modello in cui viene prediletto un regime che è quello della comunione dei beni e
tra i coniugi che e costituisce il regime legale: in assenza di disposizioni diverse da
parte dei coniugi le regole che si applicheranno ai beni acquistati in costanza di
matrimonio sarà il regime della comunione, che però rispetto alla comunione ordinaria
ha delle caratteristiche diverse.
Con la riforma del diritto di famiglia si comincia a dare la possibilità ai coniugi di
scegliere un regime pattizio o affidarsi alle regole ex lege che il legislatore ha
predisposto.
Viene poi eliminata la dote: essa era un complesso di beni che dovevano assicurare in
un modello di famiglia ormai assolutamente superato la contribuzione della donna al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quindi la dote era data al momento del
matrimonio e veniva gestita dal marito.
Ad oggi questo modello è assolutamente in contrasto con la visione di una paritaria
collaborazione che deve essere a fondamento dei rapporti familiari in ogni istituzione.
Ad oggi la dote o istituti simili vanno contra legem quindi non ammesso nel nostro
ordinamento e pertanto se applicato considerato nullo.
è questo passaggio al regime legale della comunione dei beni che è disciplinato dal
l’articolo 159 del codice civile→ in base ad esso gli sposi non possono derogare ne ai
diritti ne ai doveri previsti dalla legge come effetto del matrimonio→ questo vale
prevalentemente per i rapporti personali dei coniugi, mentre per la regolamentazione
dei beni ci sono deroghe→ art.161 in base al quale le parti possono determinare
liberamente il contenuto di un accordo regolamentare, autoregolamentare i propri
interessi se lo ritengono opportuno.
Invece per quanto riguarda le convenzioni patrimoniali in virtù del quale i coniugi
stabiliscono un regime della separazione dei beni o alcune regole per disciplinarli→
esse devono sempre tener conto delle regole che abbiamo detto (annotate e trascritte
al margine dell’atto di matrimonio, per la forma ad substantiam si richiede l’atto
pubblico: questo lo desumiamo da una norma che si trova nelle disposizioni di
attuazione del codice civile art.34) effettuata all’atto di celebrazione del matrimonio o
può essere anche svolta successivamente ma si tratta diciamo di un’eventualità: se
nulla viene disposto le regole che si applicano sono quelle della comunione legale.
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REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:

Tutte quelle norme che regolano i rapporti patrimoniali all’interno della famiglia:  tra genitori e figli  nel rapporto di coniugio. Una volta che il vincolo matrimoniale viene sciolto, si applicheranno delle norme differenti. Ancora una volta dobbiamo partire dalla riforma del 1975: in forza di queste regole sono cambiati anche i principi generali (es. principio di solidarietà, art.147 che disciplina i doveri reciproci che i coniugi hanno, e il rapporto che genitori e figli devono avere.) L’insieme di tutte queste norme da vita al regime legale della famiglia: ci sono regole inderogabili e di apposita convenzione matrimoniale poste a partire dal 1975 e quello di un modello in cui viene prediletto un regime che è quello della comunione dei beni e tra i coniugi che e costituisce il regime legale: in assenza di disposizioni diverse da parte dei coniugi le regole che si applicheranno ai beni acquistati in costanza di matrimonio sarà il regime della comunione, che però rispetto alla comunione ordinaria ha delle caratteristiche diverse. Con la riforma del diritto di famiglia si comincia a dare la possibilità ai coniugi di scegliere un regime pattizio o affidarsi alle regole ex lege che il legislatore ha predisposto. Viene poi eliminata la dote: essa era un complesso di beni che dovevano assicurare in un modello di famiglia ormai assolutamente superato→ la contribuzione della donna al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quindi la dote era data al momento del matrimonio e veniva gestita dal marito. Ad oggi questo modello è assolutamente in contrasto con la visione di una paritaria collaborazione che deve essere a fondamento dei rapporti familiari in ogni istituzione. Ad oggi la dote o istituti simili vanno contra legem→ quindi non ammesso nel nostro ordinamento e pertanto se applicato considerato nullo. è questo passaggio al regime legale della comunione dei beni che è disciplinato dal l’articolo 159 del codice civile→ in base ad esso gli sposi non possono derogare ne ai diritti ne ai doveri previsti dalla legge come effetto del matrimonio→ questo vale prevalentemente per i rapporti personali dei coniugi, mentre per la regolamentazione dei beni ci sono deroghe→ art.161 in base al quale le parti possono determinare liberamente il contenuto di un accordo regolamentare, autoregolamentare i propri interessi se lo ritengono opportuno. Invece per quanto riguarda le convenzioni patrimoniali in virtù del quale i coniugi stabiliscono un regime della separazione dei beni o alcune regole per disciplinarli→ esse devono sempre tener conto delle regole che abbiamo detto (annotate e trascritte al margine dell’atto di matrimonio, per la forma ad substantiam si richiede l’atto pubblico: questo lo desumiamo da una norma che si trova nelle disposizioni di attuazione del codice civile art.34) effettuata all’atto di celebrazione del matrimonio o può essere anche svolta successivamente ma si tratta diciamo di un’eventualità: se nulla viene disposto le regole che si applicano sono quelle della comunione legale.

Essa necessita di particolari forme di pubblicità perché il regime che eventualmente viene prescelto convenzionalmente deve essere portato a conoscenza dei terzi e questo è possibile soltanto attraverso la annotazione nei registri dello Stato, o in base a convenzioni quando queste convenzioni abbiano ad oggetto dei beni immobili o mobili registrati. La ratio è quella dei terzi di conoscere il regime che regolamenta chiesti beni. Il codice civile richiede dei requisiti specifici per poter costituire validamente questo istituto. IL FONDO PATRIMONIALE: il fondo patrimoniale è costituito da un insieme di beni che vengono sottoposti a un vincolo di destinazione: i bisogni della famiglia. Può essere costituito per volontà di un unico coniuge, di entrambi o di un terzo. La caratteristica è che vengono gestiti congiuntamente dai coniugi ed esiste un vincolo di destinazione: a soddisfare i bisogni della famiglia, non è permesso distrarre i beni ad altro utilizzo. Determina in primis un vincolo:  l’impossibilità di poter farli circolare liberamente di poterli trasferire  l’impossibilità da parte anche di eventuali creditori di aggredire questi beni →quindi è utile tutte quelle volte in cui è necessario distrarre di ciò. Dal punto di vista normativo facciamo riferimento alla disciplina che è contenuta dagli articoli che vanno dal 167 al 171 e quando si parla di famiglia nell’ambito di queste norme relative alla posizione fondo patrimoniale e facciamo riferimento ovviamente al concetto di famiglia nucleare non di famiglia parentale. Inoltre, non tutti i beni possono formare oggetto del fondo patrimoniale (domanda classica che viene fatta se tizio ha 50.000 € posso vincolarla ai bisogni della famiglia e facendo che sia oggetto di un fondo patrimoniale la risposta a questa domanda è no perché perché il denaro non rientra tra i beni che possono formare oggetto del fondo patrimoniale). Oggetto del fondo patrimoniale possono essere soltanto:  beni immobili  beni mobili iscritti nei pubblici registri I beni devono quindi essere idonei ad essere sottoposti a tale vincolo di destinazione. Si costituisce per atto pubblico o da ciascuno dei coniugi o da entrambi i coniugi ovvero da un terzo. Bisogna poi fare un cenno ad un un istituto che esisteva prima della riforma di famiglia: il cosiddetto patrimonio familiare (introdotto nel codice del 1942 prima della riforma del 75) consisteva in un complesso di beni che doveva soddisfare i bisogni della famiglia, ma la differenza principale rispetto al fondo patrimoniale sottraeva sempre comunque i beni alla garanzia dei creditori e i creditori non potevano neanche riscuotere i frutti. Il fondo patrimoniale non è che i creditori non possono in modo assoluto rivalersi sul fondo patrimoniale: bisogna più che altro guardare alla natura del credito perché se la natura del credito è comunque dipendente dai bisogni della famiglia allora essi potranno essere escussi, altrimenti vale ciò che ho detto. Non può esservi altro

Proprio per questa ragione è ammessa la revocatoria: la possibilità di esercitare da parte del creditore un’azione disciplinata dall’articolo 2901, compiuta entro 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale. Tutti i crediti sono salvi o ci sono dei crediti che sfuggono a questa regola? (Ad esempio sono ammissibili i debiti per gli oneri condominiali) Il fondo patrimoniale si estingue con l’annullamento, scioglimento o con la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Formula importante: non si parla di separazione personale dei coniugi→ il vincolo continua a permanere fino a quando non cessano gli effetti→ e questo vale anche per l’annullamento o scioglimento perché bisogna tener conto se ci sono figli minorenni. Legamento tra il fondo patrimoniale e un altro istituto che è molto utilizzato per evitare aggressioni da parte dei creditori perché si imprime un vincolo di destinazione a dei beni che vengono sottratti al regime di circolazione. Tra i vari esempi viene considerato soprattutto il trust: quell’istituto di matrice anglosassone, ma accettato nel nostro ordinamento in virtù del quale viene trasferito ad un terzo, che è chiamato Trustee, una posizione giuridica soggettiva relativa a dei beni, che escono dal patrimonio del disponente e viene a trovarsi in una posizione giuridica soggettiva e relativa a uno dei beni. I beni che sono stati trasferiti al trustee escono dal patrimonio del disponente vengono trasferiti al trustee che ha dei poteri di amministrazione su questi beni però questa amministrazione è vincolata (cioè incontra un limite ben preciso e dato dal perseguimento di quegli scopi indicati nell’interesse dei beneficiari) quindi il disponente trasferisce dei beni, ma la gestione di questi beni deve tener conto dell’interesse di soggetti chiamati a beneficiare) tutti i beni che sono stati conferiti al cosiddetto trustee non si confondono con i beni personali del trustee quindi c’è una separazione dei patrimoni e questa separazione è garantita dal fatto che i poteri del trustee sono vincolati per quanto riguarda l’amministrazione dei beni oggetto del trust perché il fine ultimo è il soddisfacimento dei beneficiari, essi sono sottratti ai creditori personali del trustee che non potranno aggredirli. COMUNIONE LEGALE: Si costituisce automaticamente al momento della stipula del matrimonio, ma può avvenire in una fase successiva, quando i coniugi abbiano scelto il regime della separazione dei beni e decidono di modificare tale regime. Legale: indica che le regole sono quelle fissate dalla legge. Parlare di comunione legale significa parlare di un regime di beni in comune che aìha regole diverse dalla comunione normale: è un regime senza quote→ ciascuno dei coniugi non può liberamente disporre del proprio diritto (idealmente le quote ci sono.) La differenza tra la normale comunione riguarda piani:  diversa natura giuridica o costituzione: legge o volontà delle parti nella comunione ordinaria, comunione legale: soltanto la legge.  la titolarità: comune legale→ contitolarità e comunione senza quote.  l’amministrazione: nella comunione ordinaria avviene congiuntamente mediante la regola della maggioranza, mentre nella comunione legale essa avviene dai coniugi disgiuntamente, se si tratta di un atto di ordinaria amministrazione, in modo congiunto se si tratta di un atto di straordinaria amministrazione→ per tutto il tempo in cui dura non si può avere divisione dei beni.

I beni che rientrano nella comunione legale si possono dividere in 3 sottogruppi:

  1. beni che sono acquistati durante il matrimonio, indipendentemente dalla titolarità. (Però cosa si intende per acquisto? Avviene per titolo derivativo o originario. Il codice civile non dice cosa significa, quindi la giurisprudenza e la dottrina dicono:  L’acquisto per usucapione è anche dell’altro coniuge  I diritti di credito non ricadono in comunione, tranne se si tratta di quote d’investimento  l’accessione non ricade in comunione
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
  3. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati

4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio → se

l’azienda era di uno dei due coniugi cadono in comunione soltanto gli utili e gli incrementi.

  1. Beni oggetto di comunione del residuo: Con questa espressione si fa riferimento a quel concetto in base al quale c’è una comunione che riguarda dei beni che diventano comuni, in via residuale, al momento dello scioglimento del matrimonio e quindi della comunione legale. I beni sono personali e devono essere distribuiti fra i coniugi. È una nozione importante e ne formano oggetto:  tutti i profitti e gli incrementi aziendali che non sono stati consumati, nelle ipotesi di aziende costituite successivamente al matrimonio con i proventi di un solo coniuge  gli incrementi ed i profitti dell’azienda non consumati, nell’ipotesi in cui l’azienda è un bene personale del coniuge che la gestisce da solo  gli incrementi ed i profitti ancora esistenti delle aziende costituite con l’impiego di beni comuni ma gestite da uno solo dei coniugi.  I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge, sempreché non siano stati ancora consumati al momento della separazione.  I proventi destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi quando sia stata costituita dopo il matrimonio  Gli incrementi dell’impresa anche qualora sia costituita precedentemente  I canoni di locazione dei beni personali  I dividendi di azioni personali  Lo stipendio, le parcelle professionali