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Il rapporto di filiazione e il riconoscimento di figli, discutendo la natura giuridica, gli effetti e le condizioni. Il documento include discuzioni sui diversi tipi di riconoscimento, l'età minima, la procreazione assistita e l'adozione. Viene anche analizzata la legge 40/2004 e i problemi relativi al diritto alla procreazione e alla maternità surrogata.
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Typology: Lecture notes
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RICONOSCIMENTO DEI FIGLIO: art.250 cc Esso è l’atto mediante il quale una persona dichiara di essere genitore di un soggetto. Effetto: costituire status di figlio. Esso produce anche effetti nei confronti del genitore e dei parenti. Natura giuridica? Si discute in dottrina. Il rapporto di filiazione si acquisisce alla nascita, il riconoscimento ha solo valore di accertamento→ stessa natura di una dichiarazione di scienza L’altro: pone enfasi sul concetto di volontà→ all’interno dell’atto di volontà c’è chi lo considera un atto giuridico, chi un negozio di accertamento. Non è revocabile dalle parti→ perché scaturisce l’attribuzione dello status di figlio. Lo status può venire meno solo attraverso le azioni di cui abbiamo parlato. (atto giuridico: dichiarazione di volontà→ gli effetti non dipendono dalla volontà del soggetto→ scaturiscono ex lege → la volontà riguarda solo atto, non effetti. negozio giuridico: dichiarazione di volontà diretta a costituire, regolare, estinguere il rapporto giuridico→ la volontà riguarda atto ed effetti) Gli effetti del riconoscimento del figlio scaturiscono indipendentemente dalla volontà. è un: actus legitimus : indichiamo l’eventuale clausola in cui condizione o termine si considerano non apposti→ l’eventuale clausola non vizia l’atto. atto unilaterale spontaneo irrevocabile Alcune volte non basta la dichiarazione del genitore: se il minore ha compiuto 14 anni è richiesto l’assenso del minore: atto di approvazione che potrebbe anche avvenire in una fase successiva al riconoscimento, avvenire in qualsiasi forma, non sindacabile o modificabile dall’autorità consenso prestato da parte del genitore che primo ha compiuto il riconoscimento: se il figlio non ha ancora compiuto 14 anni→ scopo di impedire il riconoscimento tardivo che non corrisponda all’interesse del minore→ se c’è rifiuto→ può essere sindacato dal Tribunale. Sia assenso che consenso sono: negozi giuridici unilaterali che hanno una validità integrativa (art.250 e seguenti): condizioni legali (che la legge richiede come elementi integrativi) per il riconoscimento. è un atto personalissimo: non può essere compiuto da rappresentanti→ solo dal titolare. La procura a riconoscere vale come un riconoscimento in sé→ non vale l’incarico nei confronti della persona, ma produce effetti. Il riconoscimento può essere fatto: congiuntamente
separatamente: la dichiarazione di un genitore non ha effetti per l’altro. Il riconoscimento non è ammissibile quando sia in contrasto con un precedente status di figlio, che va rimosso attraverso le azioni. è riconoscibile anche il figlio adulterino. Il riconoscimento è un atto formale: deve essere seguita una delle forme previste dalla legge, a pena di invalidità: denuncia nell’atto di nascita testamento: che però è sempre revocabile→ ma l’azione non è revocabile dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento resa all’ufficiale dello stato civile o notaio con forma di atto pubblico→ anche prima della nascita del figlio→ nei registri dello stato civile o resa pubblica attraverso la trascrizione civile, che va annotata poi all’atto di nascita per difetto di veridicità: lo può impugnare l’autore del riconoscimento o chiunque è interessato→ è imprescrittibile se riguarda il figlio riconosciuto, per i terzi: cinque anni. per violenza: per incapacità derivante dall’interdizione giudiziale: non si può impugnare dopo un anno dalla data della revoca dell’interdizione Età minima del riconoscimento: 16 anni. Con la riforma della filiazione: i figli incestuosi (nati da genitori che hanno un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale fino al secondo grado) che non potevano essere riconosciuti→ non sono soggetti automaticamente a riconoscimento→ occorre la valutazione dell’autorità giudiziaria→ può essere autorizzata se non ostacola l’interesse del minore. Riforma 2012: non più divieto assoluto per figli incestuosi art.258 cc Effetti: ex tunc → lo status di figlio avviene con la nascita. Se l’interesse non è avvenuto nel giusto tempo→ azione da parte del figlio: risultati del diritto del figlio all’accertamento dello status che egli crede di avere→ rispettato senza vincoli di tempo. Legittimati potrebbero essere anche i suoi eredi, se l’azione viene proposta entro due anni dalla sua morta, o dal genitore che ha la responsabilità o dal tutore (e qui ritorna la richiesta di assenso). Convenuto di questa azione: genitore o suoi eredi→ importante per diritti successori. Il rapporto di filiazione può essere provato con ogni mezzo (prove genetiche, ematologiche) che hanno però valore di presunzione→ non è possibile obbligare all’ottenimento di prove genetiche ecc… è legittimo rifiutare→ ma il rifiuto è valutabile dal giudice (miglior convincimento del giudice) PROCREAZIONE ASSISITITA: Inseminazione eterologa: seme di un terzo donatore estraneo alla coppia→ problemi laddove ci sia una donna single o una coppia gay. Inseminazione omologa: prevede l'introduzione, nella cavità uterina della donna al momento dell'ovulazione , di un campione di seme selezionato del partner
istituto che risale al diritto romano→ serviva ad assicurare discendenti a chi non ne aveva (cognome e patrimonio). Tale rapporto non escludeva il legame dell’adottato con la famiglia originale. L’istituto cambia nel tempo→ la più importante: legge 184/1983, poi modificata nel 2000, legge 1967. Quattro forme di adozione: adozione piena o legittimante: riguarda i minori di età→ obiettivo: dare a pieno titolo una famiglia a chi non ha genitori (orfani o genitori che non possono assisterli) adozioni in casi particolari: art.44 e seguenti. Riguarda i minori, ma qui situazione diversa→ non viene sostituito, ma aggiunto il rapporto adottivo, perché risponde meglio all’interesse del minore. persone maggiori di età (art.291 e seguenti): ricalca l’istituto dell’adozione del diritto romano adozione internazionale: adozione di un minore straniero da coniugi che sono residenti in Italia o in territorio straniero e viene adottato il minore straniero→ regole del diritto interno e dello stato dove si trova il minore. Esiste la possibilità che un’esigenza della coppia venga di fatto risolta con l’adozione. Il diritto del minore ad avere una famiglia capace di promuovere la sua crescita trova riconoscimento pieno nella costituzione art.2 e art.29 Cost. Il bambino non è mai oggetto dei diritti di adulti, ma soggetto di diritti che va preso in considerazione sempre e comunque come tale. Manca una riforma organica dell’adozione. Per le tutele dei minori si deve far riferimento all’affidamento familiare: allontanare il minore dalla famiglia originaria perché non gli assicura dei diritti che gli spettano come persona→ bisogna trovare ambiente familiare idoneo. Può trovare applicazione solo coi generali interventi di sostegno della famiglia. Aver fiducia nei confronti di una coppia o di un altro soggetto che può assicurare al minore la vita di cui ha diritto→ effetti limitati: status del minore non viene modificato i genitori rimangono responsabili della responsabilità genitoriale. Obblighi degli affidatari: cura del minore… L’affidamento: consensuale: quando i genitori o il tutore del minore esprimono il consenso all’affidamento. Il minore che ha compiuto i 12 anni deve essere sentito (diritto di ascolto) non consensuale, contenzioso: è il risultato di una decisione presa dal tribunale dei minori con decreto motivato. procedimento con servizi sociali, in camera di consiglio e affidatari. L’affidamento non può durare più di due anni, a meno che non sia interesse del minore prorogarla