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Comitato di raccolta fondi: obiettivo, struttura e responsabilità, Notas de estudo de Ciência Política

Come funziona un comitato di raccolta fondi, un ente collettivo formato da promotori che attraverso la raccolta di fondi si impegnano in un obiettivo altruistico. Le due fasi dell'attività del comitato: la raccolta di fondi e la gestione dei fondi. Il patrimonio del comitato è costituito dai fondi raccolti e ha un vincolo di destinazione allo scopo programmato. Il documento tratta anche della responsabilità dei promotori e degli organizzatori nel mantenere i fondi all'interno della destinazione programmata e della possibilità di richiedere il riconoscimento giuridico per il comitato.

Tipologia: Notas de estudo

2020

Compartilhado em 22/01/2020

S.ESPOSITO09
S.ESPOSITO09 🇦🇴

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bg1
il comitato (art.39 c.c.) è un ente collettivo composto da soggetti i cosiddetti promotori che attraverso la raccolta di fondi, si
propongono il raggiungimento di uno scopo altruistico.
Nasce da: un accordo associativo, in forza del quale più promotori si vincolano ad un’attività di raccolta, tra il pubblico, con cui
successivamente realizzare il programma enunciato.
L’attività del comitato si distingue in due fasi:
1) I promotori annunciano al pubblico, mediante programma, la volontà di perseguire determinato scopo, invitando gli interessati
(sottoscrittori) ad effettuare offerte in danaro o in altri beni (oblazioni);
2) I promotori, o altri soggetti (organizzatori), gestiscono i fondi raccolti, onde realizzare lo scopo annunciato ai sottoscrittori.
Il patrimonio: è costituito dai fondi pubblicamente raccolti, con i quali potrebbero essere acquistati beni mobili ed immobili; su detti
fondi grava un vincolo di destinazione allo scopo programmato (sicché né i promotori, né gli organizzatori potranno distrarli da tale
destinazione).
-Solo l'autorità governativa è legittimata - qualora i fondi raccolti fossero insufficienti allo scopo, o questo non fosse più attuabile, o
fosse raggiunto - a dare loro una diversa destinazione, sempre che non sia diversamente stabilito nel programma presentato ai
sottoscrittori per sollecitarne le oblazioni (art.42 c. c.).
La distrazione di fondi raccolti dalla destinazione programmata comporta la responsabilità di promotori ed organizzatori nei
confronti del comitato, degli oblatori e dei terzi designati come beneficiari delle erogazioni (art. 40 c. c.). Lo scopo del comitato
deve essere di pubblico interesse o, comunque, altruistico.
Per le obbligazioni del comitato privo di riconoscimento rispondono personalmente, in solido con il patrimonio dell'ente, anche
tutti i componenti il comitato (art. 41.1 c.c.). Ai sottoscrittori non può essere richiesto che di effettuare le oblazioni promesse.
Il codice civile prevede che il comitato possa vivere o come ente non riconosciuto, dotato di semplice soggettività, o - una volta
raccolti i fondi sufficienti al perseguimento dello scopo annunciato - richiedere ad ottenere il riconoscimento e, con esso, la
personalità giuridica (art. 41.1 c.c.).
In questa seconda ipotesi l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica. Il procedimento e le condizioni per il
riconoscimento saranno i medesimi previsti per il riconoscimento di associazioni e fondazioni.
Per le obbligazioni del comitato riconosciuto risponde solo quest'ultimo con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). Ai
sottoscrittori può essere richiesto esclusivamente di effettuare le oblazioni promesse.

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il comitato (art.39 c.c.) è un ente collettivo composto da soggetti i cosiddetti promotori che attraverso la raccolta di fondi, si propongono il raggiungimento di uno scopo altruistico. Nasce da: un accordo associativo, in forza del quale più promotori si vincolano ad un’attività di raccolta, tra il pubblico, con cui successivamente realizzare il programma enunciato. L’attività del comitato si distingue in due fasi:

  1. I promotori annunciano al pubblico, mediante programma, la volontà di perseguire determinato scopo, invitando gli interessati (sottoscrittori) ad effettuare offerte in danaro o in altri beni (oblazioni);
  2. I promotori, o altri soggetti (organizzatori), gestiscono i fondi raccolti, onde realizzare lo scopo annunciato ai sottoscrittori. Il patrimonio: è costituito dai fondi pubblicamente raccolti, con i quali potrebbero essere acquistati beni mobili ed immobili; su detti fondi grava un vincolo di destinazione allo scopo programmato (sicché né i promotori, né gli organizzatori potranno distrarli da tale destinazione). -Solo l'autorità governativa è legittimata - qualora i fondi raccolti fossero insufficienti allo scopo, o questo non fosse più attuabile, o fosse raggiunto - a dare loro una diversa destinazione, sempre che non sia diversamente stabilito nel programma presentato ai sottoscrittori per sollecitarne le oblazioni (art.42 c. c.). La distrazione di fondi raccolti dalla destinazione programmata comporta la responsabilità di promotori ed organizzatori nei confronti del comitato, degli oblatori e dei terzi designati come beneficiari delle erogazioni (art. 40 c. c.). Lo scopo del comitato deve essere di pubblico interesse o, comunque, altruistico. Per le obbligazioni del comitato privo di riconoscimento rispondono personalmente, in solido con il patrimonio dell'ente, anche tutti i componenti il comitato (art. 41.1 c.c.). Ai sottoscrittori non può essere richiesto che di effettuare le oblazioni promesse. Il codice civile prevede che il comitato possa vivere o come ente non riconosciuto, dotato di semplice soggettività, o - una volta raccolti i fondi sufficienti al perseguimento dello scopo annunciato - richiedere ad ottenere il riconoscimento e, con esso, la personalità giuridica (art. 41.1 c.c.). In questa seconda ipotesi l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica. Il procedimento e le condizioni per il riconoscimento saranno i medesimi previsti per il riconoscimento di associazioni e fondazioni. Per le obbligazioni del comitato riconosciuto risponde solo quest'ultimo con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). Ai sottoscrittori può essere richiesto esclusivamente di effettuare le oblazioni promesse.